Definizione agevolata delle entrate comunali a Licata: guida aggiornata alle cinque procedure
Il Comune di Licata, nell’ambito del percorso di risanamento finanziario conseguente alla dichiarazione di dissesto, ha introdotto un sistema organico di misure per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative alle entrate comunali.
Il quadro aggiornato è composto dal Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, e dai modelli ufficiali predisposti per ciascuna procedura.
L’intervento riguarda cittadini, imprese, enti, associazioni, eredi e altri soggetti che abbiano debiti o controversie con il Comune di Licata, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento.
Aggiornamento sulle scadenze: con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29 settembre 2026, dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Licata ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per la presentazione delle istanze e delle domande di adesione espressamente interessate dalla modifica. Per le procedure delle Parti I, II, IV e V, il pagamento in unica soluzione o della prima rata è stato differito al 15 dicembre 2026. Le scadenze delle rate successive alla prima, il numero massimo delle rate e le condizioni di decadenza restano invariati.
Il quadro generale: cinque procedure diverse
Le misure previste dal Comune di Licata non costituiscono un’unica sanatoria, ma cinque procedure autonome:
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Procedura |
Situazione interessata |
Modello |
Termine o scadenza principale |
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Parte I |
Entrate già affidate alla riscossione coattiva |
Modelli 1 e 2 |
Istanza e adesione entro 31 ottobre 2026; pagamento in unica soluzione o prima rata entro 15 dicembre 2026 |
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Parte II |
Liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 |
Modello 3 |
Domanda entro 31 ottobre 2026; pagamento in unica soluzione o prima rata entro 15 dicembre 2026 |
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Parte III |
Conciliazione agevolata dei ricorsi |
Modello 4 |
Definizione entro 30 ottobre 2026 |
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Parte IV |
Rate successive alla prima non pagate |
Modello 5 |
Pagamento o prima rata entro 15 dicembre 2026 |
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Parte V |
Omessi o parziali versamenti e dichiarazioni non ancora accertati |
Modello 6 |
Regolarizzazione spontanea e domanda entro 31 ottobre 2026; pagamento in unica soluzione o prima rata entro 15 dicembre 2026 |
Il regolamento stabilisce che l’applicazione delle misure è subordinata al rispetto degli equilibri di bilancio e alla compatibilità con il percorso di risanamento finanziario del Comune di Licata.
In nessun caso la definizione agevolata comporta la riduzione della quota capitale dovuta all’Ente: il beneficio incide, secondo la singola procedura, su sanzioni, interessi e altri accessori.
1. Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva
A chi si rivolge
La Parte I riguarda i debiti comunali risultanti da:
ingiunzioni di pagamento;
accertamenti esecutivi;
altri atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate comunali.
Possono aderire persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni, eredi e aventi causa del debitore originario, purché ricorrano i requisiti stabiliti dal regolamento.
Quali debiti possono essere definiti
Sono interessati i debiti relativi al periodo compreso tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023, riferiti a entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune di Licata.
Sono esclusi i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo diversa previsione normativa statale. La misura prevista dal Comune di Licata è infatti una definizione agevolata locale e non coincide automaticamente con la distinta disciplina della “Rottamazione-quinquies” relativa ai carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione.
Per i crediti riferiti a periodi antecedenti alla dichiarazione di dissesto, l’applicazione della procedura deve rispettare le competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione.
Che cosa si paga
Il contribuente paga:
la quota capitale;
le spese di notifica;
le eventuali spese già sostenute per le procedure esecutive e cautelari;
gli eventuali oneri di riscossione previsti dalla disciplina applicabile.
Sono escluse, nei limiti regolamentari:
le sanzioni;
gli interessi;
gli interessi di mora e gli interessi di dilazione.
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle relative al Codice della strada, l’agevolazione opera esclusivamente sugli interessi, sulle maggiorazioni previste dalla legge e sugli oneri di riscossione, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Come si presenta la domanda
La procedura prevede due passaggi distinti:
1. Modello 1 – Istanza per la comunicazione delle pendenze definibili
2. Modello 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Il Modello 1 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2026. Il Comune o il concessionario comunica l’ammontare complessivo delle pendenze definibili entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il Modello 2 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2026 e comunque prima del versamento dell’unica rata o della prima rata, fissata al 15 dicembre 2026.
La dichiarazione deve indicare anche l’eventuale presenza di contenziosi relativi ai debiti oggetto di definizione. In questi casi il contribuente assume l’impegno a depositare la rinuncia al giudizio nei termini previsti dal regolamento.
Modalità di pagamento
Sono previste due alternative:
pagamento in unica soluzione entro il 15 dicembre 2026;
pagamento rateale fino a un massimo di 18 rate mensili.
La prima rata è dovuta il 15 dicembre 2026 e deve essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Le rate successive, di pari importo, scadono il giorno 30 di ciascun mese solare successivo, a partire dal 30 dicembre 2026; per febbraio la scadenza è fissata all’ultimo giorno del mese.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali annui, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Il regolamento prevede inoltre la possibilità di compensazione con crediti tributari del debitore, secondo le condizioni applicabili.
Effetti della domanda e del pagamento
Dopo la presentazione della domanda, per i debiti oggetto di definizione:
non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche;
non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate, se non si è ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
Restano efficaci i fermi e le ipoteche già iscritti alla data della dichiarazione.
Il pagamento della prima o unica rata determina la revoca automatica delle eventuali dilazioni precedenti ancora in essere relativamente ai debiti definiti.
La definizione non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni. Le somme eventualmente versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo.
2. Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
Quali controversie rientrano
La Parte II riguarda le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di Cassazione e il giudizio successivo a rinvio.
Il ricorso introduttivo deve essere stato notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2026. Per le entrate affidate in concessione, il Comune impositore può essere il concessionario incaricato della riscossione coattiva, secondo quanto previsto dal regolamento.
La definizione è ammessa esclusivamente per controversie rientranti nella giurisdizione tributaria.
Sono escluse le controversie relative a dinieghi, espressi o taciti, di rimborso.
Importi dovuti
Il trattamento dipende dal contenuto della controversia:
per le liti relative a tributo e sanzioni, si paga il solo tributo, indipendentemente dall’esito delle sentenze non definitive depositate entro il 1° gennaio 2026;
per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è già stato definito con qualsiasi modalità; in tal caso la lite si definisce con la sola presentazione della domanda;
per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, è dovuto il 15% del valore della lite se il Comune è risultato soccombente nell’ultima pronuncia non cautelare depositata entro il 1° gennaio 2026;
negli altri casi è dovuto il 40% del valore della controversia;
in caso di soccombenza parziale, si applicano le percentuali del 15% e del 40% sulle rispettive parti della controversia.
Dagli importi dovuti sono scomputate le somme già versate in pendenza di giudizio. Le somme eventualmente versate in eccedenza non sono rimborsabili.
Domanda e pagamento
La domanda deve essere presentata utilizzando il Modello 3 entro il 31 ottobre 2026. Deve essere predisposta una domanda distinta per ciascun atto impugnato, anche quando il ricorso riguarda più atti.
Alla domanda devono essere allegati, secondo il modello:
copia dell’atto impugnato;
copia del ricorso introduttivo;
eventuali sentenze, ordinanze o altri provvedimenti depositati;
ricevute dei versamenti già effettuati;
documento di identità;
eventuale procura alle liti o altra documentazione utile.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 2026. Se l’importo è superiore a 1.000 euro, è possibile pagare in un massimo di 20 rate mensili di pari importo.
La prima rata scade il 15 dicembre 2026; le successive scadono entro il giorno 31 di ciascun mese, con scadenza all’ultimo giorno del mese per febbraio. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali annui.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi, si decade dal beneficio. I versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
Effetti sul processo
La richiesta di definizione comporta la sospensione del processo tributario su istanza di parte fino al perfezionamento della procedura.
Una volta perfezionata la definizione, il Comune o il contribuente può chiedere l’estinzione del giudizio. Se la riscossione coattiva degli importi oggetto della lite è già stata attivata, il perfezionamento costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, dell’ingiunzione o del carico relativo all’accertamento esecutivo, nei limiti risultanti dalla definizione.
Le controversie già definite con sentenza passata in giudicato alla data di perfezionamento non possono essere oggetto della procedura.
3. Conciliazione agevolata dei ricorsi
Che cos’è
La Parte III consente di definire mediante accordo conciliativo le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026, aventi ad oggetto atti impositivi del Comune di Licata.
La procedura non è destinata, in via generale, alle controversie relative a cartelle o ingiunzioni di pagamento fondate su atti ormai definitivi, ma alle liti nelle quali esiste ancora una materia concordabile tra le parti.
La conciliazione è disciplinata dall’articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei limiti previsti dal regolamento comunale.
Beneficio sulle sanzioni
L’accordo conciliativo comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura ridotta a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori dovuti.
Termine e modello
La procedura deve essere attivata entro il 30 ottobre 2026, utilizzando il Modello 4 – Proposta/Richiesta di conciliazione agevolata.
La proposta può essere presentata dal contribuente o dal suo difensore e può riguardare controversie pendenti in ogni stato e grado, compreso il giudizio di Cassazione e il giudizio di rinvio, purché siano rispettati i requisiti regolamentari.
La proposta deve contenere:
dati del contribuente e del difensore, se diverso;
autorità giudiziaria e numero di registro;
atto oggetto della controversia;
tributo o entrata interessata;
importo proposto;
modalità di pagamento;
eventuali osservazioni e condizioni.
Devono essere allegati il documento di identità e la documentazione relativa alla controversia.
Svolgimento e perfezionamento
L’Ufficio Tributi verifica la sussistenza dei requisiti e può formulare una controproposta. Se le parti raggiungono un’intesa, viene redatto l’accordo conciliativo secondo le regole processuali applicabili.
L’accordo indica l’importo dovuto, le modalità e i termini di pagamento e le altre condizioni concordate.
La conciliazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute secondo l’accordo. Il perfezionamento consente la chiusura della controversia e la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La sola presentazione della proposta non determina automaticamente la sospensione del processo: la sospensione deve essere richiesta e disposta secondo le modalità processuali previste.
4. Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali
A chi si rivolge
La Parte IV riguarda le rate successive alla prima, scadute al 1° gennaio 2026, relative a piani di rateazione aventi ad oggetto tributi comunali o altre entrate ammesse dal regolamento.
La procedura può riguardare rate derivanti da:
accertamento con adesione;
acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
acquiescenza ad accertamento esecutivo;
reclamo o mediazione;
conciliazioni giudiziali disciplinate dagli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Condizione essenziale
La regolarizzazione è ammessa soltanto se, alla data del pagamento della prima rata, non è stata notificata una:
cartella di pagamento;
ingiunzione;
accertamento esecutivo;
intimazione relativa agli importi oggetto della regolarizzazione.
Che cosa si paga
La regolarizzazione avviene mediante il pagamento integrale della sola imposta residua, con esclusione delle sanzioni e degli interessi originari, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento.
Istanza e pagamento
L’istanza deve essere presentata utilizzando il Modello 5.
Sono previste due modalità:
pagamento integrale entro il 15 dicembre 2026;
pagamento rateale fino a un massimo di 18 rate mensili.
La prima rata scade il 15 dicembre 2026. Le rate successive scadono entro il giorno 31 di ciascun mese; per febbraio la scadenza coincide con l’ultimo giorno del mese.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali annui, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Effetti e decadenza
Il perfezionamento consente di recuperare il piano di rateazione e di evitare l’applicazione delle conseguenze ordinarie della decadenza, compresa la riscossione coattiva dei residui importi secondo la disciplina ordinaria.
Se la procedura non si perfeziona, il Comune può procedere alla riscossione coattiva degli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, compresa, nei casi previsti, la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
5. Regolarizzazione spontanea e definizione preventiva di omessi versamenti e dichiarazioni
La Parte V è destinata alle posizioni che non sono ancora state definite mediante un accertamento esecutivo notificato e prevede due strumenti distinti:
1. regolarizzazione spontanea nella finestra temporale, prevista dall’articolo 1-bis;
2. definizione agevolata preventiva, prevista dall’articolo 2-bis.
Regolarizzazione spontanea entro il 31 ottobre 2026
Entro il 31 ottobre 2026, i contribuenti possono regolarizzare le posizioni non ancora oggetto di accertamento attraverso:
presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa, quando necessaria;
pagamento integrale del tributo o dell’entrata dovuta;
esclusione di sanzioni e interessi, nei limiti previsti dal regolamento.
La finestra temporale decorre dalla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale del Comune di Licata, avvenuta il 10 agosto 2026 secondo la documentazione allegata.
Decorso il termine, il Comune procede all’attività di accertamento secondo la normativa vigente.
Definizione agevolata preventiva
L’articolo 2-bis consente di regolarizzare omessi o parziali versamenti relativi a entrate tributarie e patrimoniali che, alla data dell’istanza, non siano ancora interessati da attività accertativa formalmente avviata.
Anche in questo caso il contribuente paga il tributo o l’entrata dovuta, con esclusione di sanzioni e interessi, purché siano rispettate le condizioni del regolamento e la misura sia compatibile con gli equilibri di bilancio e con il percorso di risanamento dell’Ente.
Annualità interessate
La Parte V riguarda:
omessi o parziali versamenti per le annualità dal 2021 al 2024;
omesse o infedeli dichiarazioni per gli anni dal 2000 al 2024.
Sono escluse le posizioni già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro il 1° gennaio 2026, anche se l’atto non è ancora definitivo.
La misura può interessare, nei casi previsti dal regolamento:
TARI;
IMU;
imposta di soggiorno;
Canone unico patrimoniale;
altre entrate patrimoniali comunali.
Per la TARI occorre considerare anche gli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale del tributo, comprese le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’utenza. Per l’IMU rilevano gli obblighi dichiarativi e le posizioni riferite agli immobili posseduti nel territorio comunale.
Modello e documentazione
La procedura si attiva con il Modello 6 – Dichiarazione di adesione alla regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.
Il modello richiede l’indicazione di:
dati anagrafici e fiscali;
annualità interessate;
tributo o entrata;
tipologia di violazione;
eventuale dichiarazione omessa o rettificativa;
modalità di pagamento.
Possono essere richiesti o allegati:
documento di identità;
dichiarazione omessa o rettificativa;
prospetto di calcolo;
ricevute di pagamenti già effettuati;
altra documentazione utile.
Pagamento
Il pagamento può avvenire:
in unica soluzione entro il 15 dicembre 2026;
per importi superiori a 1.000 euro, in un massimo di 12 rate mensili.
La prima rata è dovuta il 15 dicembre 2026. Le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese successivo.
La prima rata può essere determinata, secondo le modalità previste dal regolamento, in misura pari al 20% dell’importo dovuto per la prima annualità oggetto di definizione. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali annui.
Per entrate il cui importo non può essere calcolato direttamente dal Comune, come l’imposta di soggiorno e fattispecie analoghe, l’importo viene indicato dal richiedente nel modello, sulla base delle opzioni e delle verifiche previste dal regolamento.
È prevista la possibilità di compensazione con crediti tributari del debitore, secondo le condizioni applicabili.
Effetti della regolarizzazione
Quando la definizione si perfeziona:
sono esclusi sanzioni e interessi relativi alle posizioni regolarizzate;
i debiti oggetto di adesione risultano chiusi secondo le condizioni regolamentari;
eventuali procedimenti di accertamento relativi alle posizioni regolarizzate vengono archiviati;
non vengono notificati atti di accertamento per le medesime posizioni, nei limiti della regolarizzazione perfezionata.
Se la posizione richiede soltanto la presentazione di una dichiarazione e non comporta il pagamento di somme, la definizione può perfezionarsi con la presentazione della dichiarazione, secondo quanto previsto dal regolamento.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento superiore a cinque giorni, la definizione non produce effetti. Le somme versate restano acquisite come acconto e il Comune procede all’accertamento nei termini di legge.
Per i pagamenti rateali, la Guida illustrativa segnala la decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Dissesto finanziario e ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione
Il Comune di Licata applica le misure in un contesto di dissesto finanziario e di risanamento dell’Ente. Per questo il regolamento contiene specifiche clausole di salvaguardia.
In particolare:
la definizione agevolata non può compromettere gli equilibri di bilancio;
deve essere compatibile con l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e con il percorso di risanamento;
la quota capitale delle entrate non può essere ridotta;
i crediti riferiti a periodi antecedenti al dissesto devono essere coordinati con le competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
per i crediti rientranti nella massa attiva del dissesto possono essere stabiliti termini di pagamento compatibili con le esigenze della procedura liquidatoria;
sono previsti obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli incassi;
la Giunta comunale ha riconfermato l’impegno a mettere a disposizione dell’OSL le risorse eventualmente necessarie per l’estinzione dei debiti ammessi alla massa passiva, secondo quanto indicato negli atti comunali.
La definizione agevolata locale non deve quindi essere confusa con una rinuncia generalizzata ai crediti dell’Ente né con la “Rottamazione-quinquies” dei carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione.
Come individuare la procedura corretta
| Se la posizione riguarda… | La procedura da valutare è… |
| Un’ingiunzione o un accertamento esecutivo comunale relativo agli anni 2000-2023 | Parte I |
| Una controversia tributaria pendente al 1° gennaio 2026 | Parte II |
| Una lite su un atto impositivo da definire con un accordo con il Comune | Parte III |
| Rate successive alla prima non pagate al 1° gennaio 2026 | Parte IV |
| Omessi versamenti o dichiarazioni non ancora accertati | Parte V |
È essenziale non confondere le procedure: ogni parte del regolamento ha requisiti, termini, modello, modalità di pagamento e cause di decadenza differenti.
Presentazione delle istanze e contatti
I modelli ufficiali sono:
Modello 1: comunicazione delle pendenze definibili;
Modello 2: adesione alla definizione agevolata della Parte I;
Modello 3: definizione agevolata delle liti pendenti;
Modello 4: proposta o richiesta di conciliazione agevolata;
Modello 5: regolarizzazione degli omessi versamenti rateali;
Modello 6: regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni.
La documentazione allegata indica, per le singole procedure, la possibilità di presentazione tramite:
consegna all’Ufficio Tributi;
PEC;
raccomandata A/R;
delegato munito della documentazione necessaria.
I recapiti del Comune sono sono:
Ufficio Tributi – Comune di Licata
telefono: 0922 868502
e-mail: tributi@comune.licata.ag.it
PEC: tributi@pec.comune.licata.ag.it
sede: Piazza Progresso, 1 – 92027 Licata (AG)
Le istanze telematiche vengono acquisite al protocollo dell’Ente e indirizzate, secondo il relativo flusso organizzativo, all’Ufficio Tributi e al Servizio Finanziario.
Errori da evitare
Per non perdere i benefici è necessario prestare attenzione soprattutto a questi profili:
1. utilizzare il modello corrispondente alla procedura corretta;
2. rispettare il termine di presentazione dell’istanza;
3. allegare il documento di identità e la documentazione richiesta;
4. indicare tutte le posizioni interessate, senza omettere eventuali giudizi pendenti;
5. verificare se l’atto è già stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
6. controllare che non siano già stati notificati atti ostativi alla Parte IV o alla Parte V;
7. pagare puntualmente l’unica soluzione o tutte le rate;
8. depositare, quando richiesto, la rinuncia al contenzioso;
9. conservare le ricevute di presentazione e di pagamento;
10. considerare che una domanda incompleta, tardiva o non corredata dagli allegati può essere rigettata o può determinare la decadenza dai benefici.
Coordinamento della proroga
La proroga approvata dal Consiglio comunale di Licata interviene esclusivamente sui termini indicati nella deliberazione n. 66/2026. Non modifica i requisiti di accesso, le annualità definibili, le modalità di calcolo, il numero massimo delle rate né le condizioni di decadenza. In particolare, le rate successive alla prima mantengono le scadenze già previste per ciascuna Parte; gli uffici devono soltanto adeguare i piani tenendo conto del minor intervallo tra la prima e la seconda rata.
La proroga non incide sui termini processuali, sui termini di decadenza e prescrizione e sulle scadenze di pagamento derivanti da accordi conciliativi disciplinati dalla legge statale.
Conclusioni
Il Comune di Licata ha predisposto un sistema articolato per affrontare situazioni diverse: debiti già in riscossione coattiva, controversie tributarie, ricorsi definibili con conciliazione, rateizzazioni non rispettate e omissioni dichiarative o di versamento non ancora accertate.
Il vantaggio principale consiste nella possibilità, secondo la procedura applicabile, di regolarizzare la posizione mediante il pagamento della quota capitale o dell’imposta dovuta, con esclusione o riduzione delle sanzioni, degli interessi e degli altri accessori.
La misura più favorevole dipende dalla situazione concreta del contribuente. La scelta deve essere effettuata verificando lo stato della posizione, la natura dell’atto ricevuto, l’eventuale esistenza di un giudizio, le annualità interessate e la presenza di attività accertativa già avviata.
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E’ sempre consigliabile avvalersi di un professionista competente per la gestione di questo atto amministrativo preferibilmente, cosa che dico sempre, iscritto ad un Albo Professionale. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi allo Studio tramite i seguenti contatti:
Indirizzo mail: info@studiodottcellura.it
Numero dello Studio: 0922836123
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